(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 17 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato: IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga: la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione con la presente legge riconosce e tutela la biodiversita', in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna) e in conformita' con la direttiva n. 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La Regione in particolare tutela la diversita': a) delle specie animali selvatiche e delle specie vegetali non coltivate; b) degli habitat; c) di altre forme naturali del territorio. 2. La Regione ai fini di cui al comma 1: a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora e la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico; b) garantisce il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, nella loro area di ripartizione naturale, ovvero, all'occorrenza, il loro ripristino; c) promuove la gestione razionale degli habitat di cui alla lettera b) assicurando al contempo la corretta fruizione del patrimonio naturale da parte dei cittadini; d) concorre alla formazione della rete ecologica europea, denominata Natura 2000. 3. Con appositi allegati alla presente legge, per le finalita' previste ai commi 1 e 2, sono individuati: a) gli habitat naturali e seminaturali e le specie animali e vegetali di interesse regionale, la cui conservazione puo' richiedere la designazione di siti di importanza regionale (SIR) (allegato A); b) le specie animali protette ai sensi della presente legge (allegato B) e le specie animali soggette a limitazione nel prelievo (allegato B1); c) le specie vegetali protette ai sensi della presente legge (allegato C) e le specie vegetali soggette a limitazione nella raccolta (allegata C1); d) i siti di importanza regionale (allegato D) comprendenti i siti classificabili di importanza comunitaria (pSIC), le zone di protezione speciale (ZPS), i siti di interesse nazionale (SIN) e i siti di interesse regionale (SIR) di cui alla deliberazione del consiglio regionale 10 novembre 1998, n. 342 (Approvazione siti individuati nel progetto Biotaly e determinazioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria "Habitat"). 4. I siti di cui all'allegato D nonche' i geotipi di importanza regionale (GIR), di cui all'art. 11, costituiscono risorse essenziali ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), e vengono inseriti in quanto tali nell'ambito del quadro conoscitivo previsto dalla stessa legge regionale in relazione agli strumenti urbanistici da essa disciplinati. Gli elementi conoscitivi in tal modo individuati concorrono inoltre alla redazione della carta della natura di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), anche in conformita' con gli atti statali di indirizzo. 5. La Regione persegue le finalita' di cui alla presente legge tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, sia regionali che locali, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile.