(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Toscana n. 17 del 17 aprile 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato:
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga:
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  con  la  presente  legge  riconosce  e tutela la
biodiversita',   in  attuazione  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  8  settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione
della  direttiva  n.  92/43/CEE,  relativa  alla  conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna) e
in  conformita'  con  la  direttiva  n.  79/409/CEE,  concernente  la
conservazione  degli  uccelli  selvatici.  La  Regione in particolare
tutela la diversita':
      a)  delle specie animali selvatiche e delle specie vegetali non
coltivate;
      b) degli habitat;
      c) di altre forme naturali del territorio.
    2. La Regione ai fini di cui al comma 1:
      a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora e la
fauna  e  le  forme  naturali  del territorio quali beni di rilevante
interesse pubblico;
      b)  garantisce  il  mantenimento  in uno stato di conservazione
soddisfacente,  dei  tipi  di  habitat naturali e degli habitat delle
specie,   nella   loro   area   di   ripartizione  naturale,  ovvero,
all'occorrenza, il loro ripristino;
      c)  promuove  la  gestione  razionale degli habitat di cui alla
lettera   b)  assicurando  al  contempo  la  corretta  fruizione  del
patrimonio naturale da parte dei cittadini;
      d)  concorre  alla  formazione  della  rete  ecologica europea,
denominata Natura 2000.
    3.  Con  appositi  allegati alla presente legge, per le finalita'
previste ai commi 1 e 2, sono individuati:
      a)  gli  habitat  naturali e seminaturali e le specie animali e
vegetali di interesse regionale, la cui conservazione puo' richiedere
la designazione di siti di importanza regionale (SIR) (allegato A);
      b)  le  specie  animali  protette ai sensi della presente legge
(allegato  B) e le specie animali soggette a limitazione nel prelievo
(allegato B1);
      c)  le  specie  vegetali protette ai sensi della presente legge
(allegato  C)  e  le  specie  vegetali  soggette  a limitazione nella
raccolta (allegata C1);
      d)  i  siti di importanza regionale (allegato D) comprendenti i
siti  classificabili  di  importanza  comunitaria  (pSIC), le zone di
protezione  speciale  (ZPS),  i siti di interesse nazionale (SIN) e i
siti  di  interesse  regionale  (SIR)  di  cui alla deliberazione del
consiglio  regionale  10  novembre  1998,  n.  342 (Approvazione siti
individuati   nel   progetto   Biotaly   e   determinazioni  relative
all'attuazione della direttiva comunitaria "Habitat").
    4.  I  siti di cui all'allegato D nonche' i geotipi di importanza
regionale (GIR), di cui all'art. 11, costituiscono risorse essenziali
ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 2 della legge regionale 16 gennaio
1995,  n. 5 (Norme per il governo del territorio), e vengono inseriti
in  quanto  tali  nell'ambito  del  quadro conoscitivo previsto dalla
stessa  legge  regionale  in  relazione agli strumenti urbanistici da
essa  disciplinati.  Gli elementi conoscitivi in tal modo individuati
concorrono  inoltre alla redazione della carta della natura di cui al
comma 3 dell'art. 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle  aree  protette),  anche in conformita' con gli atti statali di
indirizzo.
    5.  La  Regione  persegue le finalita' di cui alla presente legge
tenendo  conto  delle  esigenze  economiche, sociali e culturali, sia
regionali  che  locali,  nel  rispetto  del  principio dello sviluppo
sostenibile.